L'esenzione da revocatoria dei “termini d’uso” si riferisce ai pagamenti e non alle forniture
In tema di revocatoria fallimentare, ai fini dell’operatività dell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a) l. fall., l’espressione “termini d’uso”, utilizzata per individuare i pagamenti di beni e servizi non soggetti all’azione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento.
(Cass. Civ., sez I, 7 luglio 2021, n. 19373)
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