Contratto preliminare e contratto definitivo. La Cassazione “ripassa” alcune regole per la revocatoria
In tema di azione revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare, l’accertamento dei relativi presupposti va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo in quanto l’art. 67 L.F. ricollega la consapevolezza dell’insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio del fallito, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l’obbligazione, di cui l’atto finale comporta esecuzione, salvo che ne sia provato il carattere fraudolento.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 7281/21; depositata il 16 marzo)
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