Start - up innovativa e fallimento. Non basta l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese
L'iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede pre-fallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento
Cass. civ., sez. I, ord., 4 luglio 2022, n. 21152
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