Compensazione ex art. 56 l.fall. se nel mandato all'incasso in favore della banca vi è anche il "patto di compensazione
In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolate in conto corrente, se relative operazioni sono compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista ad una procedura concorsuale, è necessario accertare ai fini della compensazione - qualora il correntista successivamente ammesso al concordato preventivo agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca - se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto corrente contenga una clausola attributiva del "diritto di incamerare" le somme riscosse in favore della banca (c.d. patto di compensazione).
Cass. civ., sez. I, ord., 27 gennaio 2023, n. 2556
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